Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice del concorso che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale, o d'autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
      a)  un ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di
Vascello ovvero un dirigente equiparato, presidente;
      b) tre ufficiali superiori, membri;
      c)    un    ufficiale   inferiore   ovvero   un   collaboratore
amministrativo, segretario.
    La commissione esaminatrice avra' il compito di:
      a)  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione delle prove concorsuali;
      b) definire il questionario della prova d'esame;
      c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
      d) valutare i titoli dei candidati;
      e) valutare la prova d'esame;
      f) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei per
categorie/specialita'/abilitazioni,  sulla base della valutazione dei
titoli e della prova scritta;
      g)  redigere  l'elenco  dei  candidati giudicati "non idonei" e
quello degli assenti alla prova scritta.
    Tale  commissione,  in relazione a particolari esigenze operative
determinate  dallo  Stato  maggiore di Forza armata potra' operare in
Italia   e/o   all'estero  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dalla
commissione   stessa,  avvalendosi  anche  dell'ausilio  di  appositi
comitati,   nominati   dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.