Art. 12.
    1.  Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali  titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui al
precedente  art. 11,  sara'  approvata  la  graduatoria di merito del
concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo.
    2.  La  graduatoria  del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale  del  Ministero  della Sanita'. Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
    4.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito  dagli  stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.