Art. 14.
    1.  Il  vincitore  del concorso dovra' presentare o far pervenire
all'ufficio  indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro
il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito,  a  pena  di  non  dar luogo alla successiva stipulazione del
contratto  individuale  di  lavoro  di  cui al comma 1 del precedente
art. 13, i seguenti documenti:
      1)   Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in  carta
semplice)  resa  ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 4 gennaio 1968,
n. 15,  come  modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998, n. 403, sottoscritta dall'interessato e
comprovante:
      a) la data e il luogo di nascita;
      b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
      c) il  godimento  dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data  di  scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
      d) di  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  precisando  la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso;
      e)  il  titolo  di  studio  posseduto (tra quelli richiesti dal
precedente   art. 3,   comma  1)  con  l'indicazione  della  data  di
conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
      f) la  posizione  agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione  del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente il
periodo di assolvimento.
      2)  Certificato  medico  (in  bollo)  rilasciato  da  un medico
militare  ovvero  da  un  medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale  o  dall'ufficiale  sanitario o dal medico condotto, dal quale
risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed
incondizionato  nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il  certificato  deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti  sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25  luglio  1956,  n. 837.  Nel  caso  che  l'aspirante abbia qualche
imperfezione,  il  certificato  medico  dovra'  contenere  una esatta
descrizione  della  medesima nonche' la dichiarazione che essa non e'
tale  da  menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di   mutilato   o  invalido  di  guerra  o  assimilato,  il  relativo
certificato  medico  dovra'  contenere  una  esatta descrizione della
natura  e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni  di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
      3)  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice),  resa  ai  sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi'
come  modificato  dalla  legge  15 maggio  1997, n. 127 e dalla legge
16 giugno  1998,  n. 191,  sottoscritta dal candidato in presenza del
dipendente  addetto  ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non  autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58  del  decreto  legislativo  n. 29/1993,  ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita';
    2.  La  dichiarazione  di cui al punto 1) del precedente comma 1,
sostituisce,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403,  concernente il regolamento di
attuazione  degli  articoli 1,  2  e  3  della  legge 15 maggio 1997,
n. 127,   in   materia   di   semplificazione   delle  certificazioni
amministrative,  i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 686/1957, dei quali e'
data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
    3.   L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle  amministrazioni
competenti  per  il  rilascio  delle relative certificazioni conferma
scritta  della  corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
    4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente art. 4
in  caso  di  falsa  dichiarazione.  Qualora  da controlli effettuati
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
    5.  L'impiegato  dei  ruoli  organici delle amministrazioni dello
Stato  potra'  limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al
punto  1),  l'appartenenza  ai ruoli di una di dette amministrazioni,
indicando  quale,  ed  il  titolo  di  studio  posseduto,  come sopra
specificato,  ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui
al  punto  2)  nonche',  ad  esclusione  del  personale dell'Istituto
superiore  di  sanita',  la  dichiarazione  di opzione per l'Istituto
stesso, di cui al punto 3).
    6.  Le  dichiarazioni  ed  il  certificato  medico sopra indicati
dovranno  essere  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
    7.  Scaduto  inutilmenie  il  termine  di  cui al primo comma del
presente  articolo,  fatta  salva  la  possibilita'  di una proroga a
richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione, come innanzi precisato,
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.