Art. 14. 1. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti documenti: 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice) resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato; d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso; e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 3, comma 1) con l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito; f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento. 2) Certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi' come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'; 2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1, sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente art. 4 in caso di falsa dichiarazione. Qualora da controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3). 6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 7. Scaduto inutilmenie il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione, come innanzi precisato, di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art. 13.