Art. 6.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato  intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.00.
    3.  Le  categorie dei titoli e i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      categoria   1)   Pubblicazioni  scientifiche  ed  elaborati  di
servizio: fino a punti 5,00;
    Punteggio   massimo  attribuibile  a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato  di  servizio  punti  0,50.  Saranno oggetto di valutazione
soltanto  le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo
in   considerazione   l'attinenza   alla   materia  d'esame.  Saranno
considerati  elaborati di servizio quelli svolti nell'esercizio delle
proprie  attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto
superiore di sanita' o dall'amministrazione presso cui si e' prestato
servizio  e  che  vertano  su  problemi  tecnici  o  su  questioni di
particolare  rilievo  attinenti  ai  servizi dell'amministrazione. In
essi dovra' riscontrarsi un carattere di "originalita'".
    Categoria 2) Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi
svolti come docente: fino a punti 1,50.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,30.
    Categoria  3)  Specializzazioni  e/o  abilitazioni professionali:
fino a punti 0,30.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,05.
    Categoria  4)  Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti,
attinenti alle materie di esame: fino a punti 1,00.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,15.
    Categoria 5) Vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,10.
    Categoria  6)  Premi  e  riconoscimenti scientifici: fino a punti
0,20.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,05.
    Categoria  7)  Attivita' svolte durante il periodo di aspettativa
per  motivi  di  studio  e di ricerca di ci all'art. 51 della legge 7
agosto   1973,   n.   519,   se  giudicata  eccellente  dal  comitato
scientifico: fino a punti 1,50.
    I  candidati  che abbiano usufruito, ai sensi dell'art. 51, della
citata  legge  n. 519/1973,  di  periodi di aspettativa per motivi di
studio  e  di  ricerca, dovranno produrre, entro il termine di cui al
precedente  art. 4,  comma  1, apposita istanza, rivolta al direttore
dell'Istituto  superiore  di  sanita', intesa ad ottenere, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  all'art. 4,  comma  7,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  754/1994, il giudizio del Comitato
scientifico dell'istituto stesso.
    All'istanza  di  cui  sopra,  dovra' essere allegata una copia in
carta  semplice,  dello stato matricolare da cui risulti la fruizione
dell'aspettativa  sopra citata, nonche', anche in semplice fotocopia,
la  documentazione  che  il  candidato  riterra'  utile sottoporre al
Comitato scientifico, ai fini della valutazione dell'attivita' svolta
durante  i  suddetti  periodi di aspettativa, in relazione ai criteri
determinati a tale scopo dal Comitato medesimo.
    I  criteri  di  valutazione dell'attivita' stessa, secondo quanto
stabilito  dal Comitato scientifico, nella seduta del 29 aprile 1998,
sono i seguenti:
      a) relazione  sintetica  sulle attivita' svolte che documenti i
risultati   conseguiti  a  fronte  degli  obiettivi  del  periodo  di
aspettativa;
      b) indicatori    delle   pubblicazioni   prodotte   a   seguito
dell'aspettativa  (pubblicazioni  edite  su  riviste  indicizzate sul
Science Citation Index). Per rendere possibile il confronto nel tempo
tra  diversi  ricercatori  l'impact factor dovra' essere ponderato in
piu'  gruppi  coerenti tra le varie discipline. Qualora il periodo di
lavoro  in sede esterna fosse recente le pubblicazioni possono essere
sostituite da un resoconto analitico del responsabile del laboratorio
o  servizio  sui  risultati ottenuti, con l'indicazione delle riviste
alle  quali  sono  stati  inviati  o  si intendano inviare i relativi
lavori per la pubblicazione;
      c) dati  ed  informazioni  non  riducibili  ad indicatori quali
brevetti,  protocolli  applicativi,  rapporti  tecnici,  linee  guida
prodotti a seguito dell'aspettativa;
      d) dichiarazione  del  responsabile  estero  che ha ospitato il
ricercatore,  concernente  le  specifiche  attivita'  di  studio ed i
risultati conseguiti;
      e) dichiarazione,  da  parte  del  direttore del laboratorio di
appartenenza,  di  interesse  per  il  laboratorio  stesso del lavoro
svolto.
    L'istanza  di  cui  sopra,  con  allegata  documentazione, dovra'
essere   spedita   a   parte,  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  Il  timbro a data dell'ufficio postale accettante fara'
fede  al  fine  dell'accertamento  della  spedizione dell'istanza nel
termine  sopra  indicato.  Non si terra' conto delle istanze prodotte
oltre il suddetto termine.
    4.  Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli elaborati di servizio
potranno  essere prodotti in originale, copia autenticata, ovvero, ai
sensi   dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 403/1998,  in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del  sottoscrittore.  I  lavori  in  corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale
lettera,  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per   la   pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'  indicare  con
esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il   lavoro   stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno  presi  in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    5.  Il  possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi
gia'  descritti  per  le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere
comprovato   anche,   a   seconda  dei  casi,  tramite  dichiarazione
sostitutiva   di   certificazione  ovvero  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui al comma 11 del precedente art. 4.
    6.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non corredata dalla dichiarazione sostitutiva, con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale, non saranno presi in
considerazione.
    7.  Alla  domanda  dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
carta  semplice  ed  in  duplice  copia  dei titoli presentati. Detto
elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e
le  generalita'  del  candidato,  dovra' essere firmato dal candidato
medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la
numerazione dovra' essere riportata nell'elenco.
    8. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno   presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
    9.  Non  e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
che  siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto  superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello
Stato.
    10.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    11.  La  valutazione  dei titoli di merito, previa individuazione
dei criteri, precede l'esame di cui al successivo art. 7.
    12.  Il  punteggio  attribuito  per i titoli sara' reso noto agli
interessati   prima   dell'effettuazione  del  colloquio  di  cui  al
successivo art. 7.