Art. 8.
    1.   La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato
nel colloquio.
    2.  In  base  alla  votazione  complessiva  riportata  da ciascun
candidato  la  Commissione  esaminatrice  formera'  la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.