Art. 9. 1. Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed alla legge 12 marzo 1999, n. 68.