Art. 9.
    1.  Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; al decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29  e  successive  modificazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.