Art. 2.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto rettorale decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto
legge  21  aprile  1995,  n. 236, per la presentazione al rettore, da
parte   dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  del
commissario   sostituto.  Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione del commissario di che trattasi.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta dei decreti di questo ateneo.
      Chieti, 28 agosto 2000
Il rettore: Cuccurullo