Art. 2.
    Possono  partecipare  al  concorso  dottori di ricerca in settori
affini   all'attivita'   connessa   con  l'assegno  o  titolo  estero
equipollente  oppure  laureati  da  almeno  tre  anni,  in  possesso,
comunque,   di   un   curriculum  scientifico  professionale  che  ne
certifichi l'idoneita' allo svolgimento di attivita' di ricerca.
    I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di
studio  riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma
in  base  ad  accordi  internazionali, ovvero con le modalita' di cui
all'art. 332   del   testo   unico   31 agosto  1933,  n. 1592.  Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
    Non  puo' partecipare al concorso il personale di ruolo presso le
Universita',  gli  Osservatori  astronomici, astrofisici e vesuviano,
gli  Enti  pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1933 n. 593.
    Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:
      2)  idoneita'  fisica alla collaborazione. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
presente procedura selettiva, in base alla normativa vigente;
      3)  l'obbiglo  per  i cittadini italiani di essere in posizione
regolare nei confronti del servizio militare.
    Non  possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo;
    I  cittadini  stranieri  devono  possedere,  inoltre,  i seguenti
requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel bando della presente procedura
selettiva per la presentazione della domanda di ammissione.
    L'amministrazione    puo'   dispone,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
    I  candidati  dovranno  inoltre effettuare un versamento a favore
dell'Universita'  di L. 20.000, non restituibile, come partecipazione
alle  spese  concorsuali;  il  mancato  versamento  comporta  la  non
ammissione alle prove d'esame.