Art. 2. Possono partecipare al concorso dottori di ricerca in settori affini all'attivita' connessa con l'assegno o titolo estero equipollente oppure laureati da almeno tre anni, in possesso, comunque, di un curriculum scientifico professionale che ne certifichi l'idoneita' allo svolgimento di attivita' di ricerca. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'. Non puo' partecipare al concorso il personale di ruolo presso le Universita', gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1933 n. 593. Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti: 2) idoneita' fisica alla collaborazione. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della presente procedura selettiva, in base alla normativa vigente; 3) l'obbiglo per i cittadini italiani di essere in posizione regolare nei confronti del servizio militare. Non possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura selettiva per la presentazione della domanda di ammissione. L'amministrazione puo' dispone, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. I candidati dovranno inoltre effettuare un versamento a favore dell'Universita' di L. 20.000, non restituibile, come partecipazione alle spese concorsuali; il mancato versamento comporta la non ammissione alle prove d'esame.