Art. 7.
    I  vincitori  della  presente  procedura  selettiva instaurano un
rapporto  di  lavoro  autonomo  di diritto privato. Tale rapporto non
rientra    nella    configurazione    istituzionale   della   docenza
universitaria  e  del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non
puo'  avere  effetto  utile  ai  fini  dell'assunzione  nei ruoli del
personale delle Universita' e Istituti universitari italiani.
    I  vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto del conferimento
del contratto, un certificato medico rilasciato dall'Unita' Sanitaria
locale  di  appartenenza  dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente idoneo al servizio con relativo accertamento sierologico;
per   gli   invalidi   il  suddetto  certificato  deve  contenere  la
dichiarazione  che la natura e il grado di invalidita' non risulta di
pregiudizio  all'incolumita'  dei colleghi di lavoro e alla sicurezza
degli  impianti  oltre  ad  una dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti  della  legge  4 gennaio  1968  n. 15 e 15 maggio 1997 n. 127
(autocertificazione).
    I  cittadini  extracomunitari  vincitori della selezione dovranno
presentare entro il termine sopraindicato, i seguenti documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificato attestante la cittadinanza;
      3)  certificato  medico rilasciato dall'Unita' Sanitaria Locale
dal  quale risulti che e' fisicamente idoneo al servizio con relativo
accertamento sierologico.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'   di   ricerca   coloro   che,  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione,  non  dichiarino  di  accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  di  Camerino  a  idonei  controlli,  anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12   della   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli assegni in
questione.
      Camerino, 28 luglio 2000
Il rettore: Buti