Art. 7. I vincitori della presente procedura selettiva instaurano un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Universita' e Istituti universitari italiani. I vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto del conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato dall'Unita' Sanitaria locale di appartenenza dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio con relativo accertamento sierologico; per gli invalidi il suddetto certificato deve contenere la dichiarazione che la natura e il grado di invalidita' non risulta di pregiudizio all'incolumita' dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli impianti oltre ad una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e 15 maggio 1997 n. 127 (autocertificazione). I cittadini extracomunitari vincitori della selezione dovranno presentare entro il termine sopraindicato, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato attestante la cittadinanza; 3) certificato medico rilasciato dall'Unita' Sanitaria Locale dal quale risulti che e' fisicamente idoneo al servizio con relativo accertamento sierologico. Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Universita' di Camerino a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. Camerino, 28 luglio 2000 Il rettore: Buti