Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito

    I candidati che abbiano superato la prova orale, ed intendano far
valere  i  titoli  che  danno  diritto  alla  preferenza a parita' di
merito,  gia'  indicati  nella  domanda,  sono  tenuti a presentare i
relativi  documenti  in  carta  semplice,  in  originale  o  in copia
autenticata.  In  alternativa,  ai  sensi  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 403/1998,  per  tutti  i titoli sotto elencati,
sara'   possibile   produrre   una   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione  (v. allegato  B) ovvero una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' (v. allegato C).
    Dai  documenti presentati dovra', altresi', risultare il possesso
del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
e' di quindici giorni decorrenti dal
    giorno  successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la
prova   orale.  I  documenti  in  questione  indirizzati  al  Rettore
dell'Universita'  degli  Studi,  via  IV novembre 1 - 71100 Foggia si
considerano  prodotti  in  tempo  utile  anche  se  spediti  a  mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta.