Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione,
il possesso dei seguenti requisiti:
      1) diploma di maturita' classica.
    I   titoli   di   studio,   conseguiti   all'estero,   sempreche'
equipollenti  sul  piano  culturale  al  diploma richiesto dal bando,
dovranno    gia'    essere    stati    riconosciuti   dal   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
della  direttiva  n. 89/48/CEE  e  dal  decreto-legge  n. 115/1992 di
recepimento della stessa.
      2)   comprovata   esperienza,  non  inferiore  ad  anni  dieci,
acquisita  attraverso  contratti  di lavoro anche a tempo determinato
presso  enti  e  organismi  pubblici,  con  particolare riferimento a
compiti  di  segreteria di organi direttivi, rapporti con la stampa e
rassegna  stampa, organizzazione di convegni e seminari scientifici e
relativi  rapporti  anche  internazionali, preparazione e gestione di
contratti U.E. e cura di pubbliche relazioni;
      3) conoscenza della lingua inglese;
      4) godimento dei diritti politici;
      5)  cittadinanza  italiana  o  di  uno Stato membro dell'Unione
europea;
      6)  idoneita'  fisica  all'impiego;  ai  soggetti  riconosciuti
handicappati ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, saranno
applicate  le  disposizioni  di  cui  all'art. 22 della legge stessa;
l'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo  il  vincitore  di  concorso,  secondo  le norme vigenti in
materia;
      7)  i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea devono
avere  adeguata  conoscenza della lingua italiana, l'accertamento del
possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice
di cui al successivo art. 4 mediante le prove concorsuali previste.
    I  requisiti  predetti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione al concorso; la mancata
dichiarazione,  nella  domanda di partecipazione, del possesso di uno
dei  requisiti  di cui al presente articolo determinera' l'esclusione
dal concorso.
    La  valutazione della esistenza del possesso del requisito di cui
al  punto 2) e' demandata al giudizio insindacabile della commissione
esaminatrice  di  cui  al  successivo  art. 4  in  un'apposita seduta
preliminare.
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta dal presidente dell'Istituto con propria delibera motivata.
    Non possono partecipare al concorso:
      coloro  i  quali  siano  stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
      coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.