Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sara' composta da un presidente, da due membri e da un segretario. Per l'espletamento della prova orale la commissione sara' integrata da un esperto in lingua inglese. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data della prima convocazione.