Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La    commissione    esaminatrice,    nominata   dal   presidente
dell'Istituto, sara' composta da un presidente, da due membri e da un
segretario. Per l'espletamento della prova orale la commissione sara'
integrata da un esperto in lingua inglese.
    La  commissione  dovra'  concludere  i suoi lavori entro sei mesi
dalla data della prima convocazione.