Art. 5. Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove di esame di cui al successivo art. 6. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 30 punti per la prova scritta e pratica; 30 punti per la prova orale; 10 punti per la prova di lingua straniera. I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i seguenti: a) titolo di studio - fino a un massimo di 6 punti: sara' valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; b) attivita' lavorativa - fino a un massimo di 20 punti: saranno valutati i servizi prestati e documentati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in relazione alla pertinenza con l'attivita' lavorativa prevista dall'art. 2, punto 2); c) qualificazione professionale - fino ad un massimo di 4 punti: se pertinenti l'attivita' prevista dall'art. 2, punto 2) potranno essere valutati: diploma di qualificazione professionale; corsi di qualificazione professionale con attestato di frequenza. Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare in originale o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, i documenti attestanti il possesso dei titoli. In sostituzione della documentazione, il candidato potra' produrre una dichiarazione da rendere secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente bando, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, possono essere autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; attivita' lavorativa prestata e incarichi assunti. Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata; per gli altri titoli indicare gli anni di riferimento, la durata dei periodi lavorativi e il settore in cui si e' svolta l'attivita'. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti gia' eventualmente presentati all'Istituto nazionale di geofisica o ad altre amministrazioni o a documenti allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi, anche se presso l'Istituto nazionale di geofisica stesso. I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli e i documenti non allegati alla domanda o non idoneamente documentati non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli. La documentazione presentata non potra' essere restituita. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti. La valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri, sara' effettuata dopo le prove scritta e pratica e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.