Art. 5.

                          Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      30 punti per i titoli;
      70 punti per le prove di esame di cui al successivo art. 6.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per la prova scritta e pratica;
      30 punti per la prova orale;
      10 punti per la prova di lingua straniera.
    I  titoli  valutabili  e  i  punteggi  a essi attribuibili sono i
seguenti:
      a)  titolo  di  studio  -  fino  a un massimo di 6 punti: sara'
valutato  il  punteggio  riportato  nel  conseguimento  del titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso;
      b)  attivita'  lavorativa  -  fino  a  un  massimo di 20 punti:
saranno valutati i servizi prestati e documentati, anche con rapporto
di   lavoro   a  tempo  determinato,  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni   in   relazione   alla  pertinenza  con  l'attivita'
lavorativa prevista dall'art. 2, punto 2);
      c) qualificazione  professionale  -  fino  ad  un  massimo di 4
punti:  se  pertinenti  l'attivita'  prevista  dall'art. 2,  punto 2)
potranno essere valutati:
        diploma di qualificazione professionale;
        corsi   di  qualificazione  professionale  con  attestato  di
frequenza.
    Ai  fini  della  valutazione,  il  candidato dovra' presentare in
originale  o in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, i
documenti  attestanti  il  possesso dei titoli. In sostituzione della
documentazione,  il  candidato  potra'  produrre una dichiarazione da
rendere  secondo  lo schema di cui all'allegato 4 del presente bando,
tenendo  conto  che,  ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della    Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403,   possono   essere
autocertificati i seguenti titoli:
      titolo  di  studio  o  qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti;   titolo   di   specializzazione,   di   abilitazione,  di
formazione,  di  aggiornamento e di qualificazione tecnica; attivita'
lavorativa prestata e incarichi assunti.
    Quanto  sopra  va  dichiarato  analiticamente  con indicazione di
data,   luogo   di  conseguimento,  svolgimento  o  partecipazione  e
votazione  riportata;  per  gli  altri  titoli  indicare  gli anni di
riferimento,  la durata dei periodi lavorativi e il settore in cui si
e' svolta l'attivita'.
    Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione   in   lingua   italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatto  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito il riferimento a documenti gia' eventualmente
presentati   all'Istituto   nazionale   di   geofisica   o  ad  altre
amministrazioni o a documenti allegati a domande di partecipazione ad
altri  concorsi,  anche  se  presso l'Istituto nazionale di geofisica
stesso.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso.
    Di  detti  titoli  e  della relativa documentazione dovra' essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
    I   titoli  e  i  documenti  non  allegati  alla  domanda  o  non
idoneamente  documentati  non saranno presi in considerazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio per i titoli.
    La documentazione presentata non potra' essere restituita.
    L'amministrazione  si riserva in qualsiasi momento la facolta' di
procedere  a  controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse
dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa determinazione dei criteri,
sara' effettuata dopo le prove scritta e pratica e prima di procedere
alla  correzione  dei  relativi  elaborati  nei  confronti  dei  soli
candidati che avranno sostenuto le prove stesse.