Art. 6.

              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove di concorso consistono in:
      una prova scritta;
      una prova pratica;
      una prova orale;
      colloquio in lingua straniera.
    I programmi delle prove sono riportati nell'allegato 2.
    Sara'  ammesso  a sostenere la prova orale il candidato che avra'
riportato  in  ciascuna  prova  scritta  e  pratica  un punteggio non
inferiore  a  punti 21 su 30. Il punteggio complessivo delle prove e'
determinato  dalla  media  dei  punteggi  riportati  nelle  due prove
stesse.
    Al   candidato   ammesso   a  sostenere  la  prova  orale  verra'
comunicato,  prima  della  prova stessa, il punteggio riportato nella
valutazione  dei  titoli  e  la media dei voti conseguiti nella prova
scritta e pratica.
    La  mancata  presentazione  del candidato alla prova scritta o il
ritiro nel corso delle prove stesse, sara' considerata come esplicita
manifestazione  della  volonta'  di  non  voler  proseguire nell'iter
concorsuale e determinera' l'esclusione dal concorso.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato  una  votazione  di  almeno  21  punti  su 30. La votazione
complessiva  risultera'  dalla  somma  del  punteggio riportato nella
valutazione  dei  titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritta, pratica e dalla votazione riportata nella prova orale.