Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore che non sia dipendente di ruolo, o non sia titolare
di  contratto  di  lavoro  a termine ai sensi degli articoli 36 della
legge  n. 70/1975  e  23  del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 dell'Istituto nazionale di geofisica, dovra' presentare o
far  pervenire, entro il termine che gli verra' indicato nel relativo
invito  a  pena  di  non  dar  luogo alla successiva stipulazione del
contratto individuale, la seguente documentazione:
      certificato  medico  in  carta  semplice, rilasciato da una ASL
ovvero  da  un  ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale
risulti l'idoneita' fisica all'impiego; nel certificato dovra' essere
specificato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico previsto
dall'art. 7   della   legge  n. 837/1956;  ai  soggetti  riconosciuti
handicappati  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno
applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa;
      fotocopia del documento d'identita'.
    Nel  predetto  invito  il  vincitore  sara' invitato a riempire i
moduli  relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.    L'interessato   dovra'   inoltre   rendere   dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  relativa ad incompatibilita' e
cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 29/1993, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Il  candidato  che  sia  dipendente  di  ruolo di amministrazioni
pubbliche   dovra'   presentare   una  copia  integrale  dello  stato
matricolare  ed  il certificato medico ed e' esonerato dal presentare
gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
    L'amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica si riserva
la  facolta'  di  procedere  ad idonei controlli sulla veridicita' di
tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese dal candidato. Qualora in
esito  a  detti  controlli  sia  accertata  la  non  veridicita'  del
contenuto  delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici  conseguenti  i  provvedimenti  adottati  sulla  base  delle
dichiarazioni  non  veritiere,  ferme  restando  le  sanzioni  penali
previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.