Art. 9. Presentazione dei documenti Il vincitore che non sia dipendente di ruolo, o non sia titolare di contratto di lavoro a termine ai sensi degli articoli 36 della legge n. 70/1975 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 dell'Istituto nazionale di geofisica, dovra' presentare o far pervenire, entro il termine che gli verra' indicato nel relativo invito a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale, la seguente documentazione: certificato medico in carta semplice, rilasciato da una ASL ovvero da un ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita' fisica all'impiego; nel certificato dovra' essere specificato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; fotocopia del documento d'identita'. Nel predetto invito il vincitore sara' invitato a riempire i moduli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. L'interessato dovra' inoltre rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. Il candidato che sia dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche dovra' presentare una copia integrale dello stato matricolare ed il certificato medico ed e' esonerato dal presentare gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva. L'amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.