Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  e'  data dalla somma tra la media dei
voti  conseguiti  nelle  prove scritte e la votazione riportata nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto,  altresi',  conto  delle  precedenze e preferenze a
parita' di merito.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  a quella del vincitore,
sara'  approvata  con decreto del rettore e pubblicata sul bollettino
ufficiale   dell'Universita'   degli   studi   di   Foggia.  Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il  concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.