Art. 2. Possono prendere parte al concorso, sempreche' in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale; b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno; e) gli impiegati dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nonche' quelli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e attuariali, appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' nella posizione medesima.