Art. 2.
    Possono  prendere  parte  al concorso, sempreche' in possesso dei
requisiti  generali  di  cui all'art. 2 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
      a) i  magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
      b) i   procuratori   dello  Stato  con  la  seconda  classe  di
stipendio;
      c) i magistrati militari di tribunale;
      d) gli  avvocati  iscritti  nel  relativo albo professionale da
almeno un anno;
      e) gli impiegati dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica,  nonche' quelli delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo   n. 29   del   3 febbraio  1993,  muniti  di  laurea  in
giurisprudenza  o  in  scienze politiche o in scienze economiche o in
scienze   statistiche   e  attuariali,  appartenenti  alle  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma  di  laurea,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita' nella
posizione medesima.