Art. 10. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri. Il presente provvedimento sara' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 5 settembre 2000 Il direttore generale: Magno