Art. 10.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.
    Il  presente  provvedimento  sara' trasmesso all'ufficio centrale
del bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dal  giorno  di  pubblicazione  decorrono i termini per eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  con  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica  e  sessanta  giorni con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
      Roma, 5 settembre 2000
                                     Il direttore generale: Magno