Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 del presente bando sara' nominata con successivo provvedimento del direttore generale dell'amministrazione della giustizia minorile secondo le modalita' previste dall'art. 3 e dall'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439. La commissione esaminatrice sara', inoltre, integrata, al soli fini del colloquio, con membri esperti in informatica e in lingua straniera.