Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice  del concorso di cui all'art. 1 del
presente  bando  sara'  nominata  con  successivo  provvedimento  del
direttore  generale  dell'amministrazione  della  giustizia  minorile
secondo  le modalita' previste dall'art. 3 e dall'art. 20 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
    La  commissione  esaminatrice  sara', inoltre, integrata, al soli
fini  del  colloquio,  con  membri esperti in informatica e in lingua
straniera.