Art. 7. Documenti per l'assunzione dei vincitori Ai fini dell'assunzione nella qualifica dirigenziale, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio centrale per la giustizia minorile - Divisione IV del personale - Servizio II concorsi ed assunzioni - via Giulia, 131 - 00186 Roma, entro il termine perentorio fissato dall'apposita comunicazione i seguenti documenti: 1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti; 2) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, presso un istituto o un laboratorio autorizzato. Qualora l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della medesima, nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego ed il normale e regolare rendimento di lavoro. Il certificato medico che sara' presentato dai candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovra' contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione, rilasciata dal relativo organo sanitario, che la menomazione non e' di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le condizioni fisiche dell'aspirante non comportano inidoneita' a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione potra' far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia; 3) copia integrale dello stato di servizio aggiornato. I concorrenti non appartenenti alle amministrazioni statali dovranno, altresi', presentare i seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) documento aggiornato relativo agli obblighi militari e cioe', a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare militare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; non e' ammesso, comunque, il foglio di congedo. Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria responsabilita', saranno oggetto di verifica ed accertamento della loro veridicita' ed esattezza, come previsto dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Esse pertanto dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.