Art. 3. Domande di ammissione Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata all'ufficio centrale per la giustizia minorile - Divisione IV del personale - Servizio II concorsi ed assunzioni - via Giulia, 131 - 00186 Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite al predetto ufficio centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso ed eventuale recapito telefonico. A tal fine i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito alla predetta divisione IV del personale - Servizio II. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario o per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; b) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, nonche' la data di decorrenza giuridica e la data di effettiva assunzione in servizio per la nomina in carriera direttiva; c) di non aver mai riportato condanne per delitti non colposi, di non essere sottoposto a procedimento penale per gli stessi delitti e di non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura; d) l'ufficio presso cui viene prestato il servizio; e) il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'universita' presso la quale e' stato conseguito e della data del suo conseguimento; f) gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti, la durata dei periodi stessi nonche' di ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata; h) di essere a conoscenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.