Art. 10. Presentazione dei documenti I vincitori, al fine dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data di stipulazione dei rispettivi contratti individuali di lavoro, la seguente documentazione: a) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato dovra' essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: 1) titolo di studio; 2) data e luogo di nascita; 3) cittadinanza; 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) inesistenza di condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 6) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; 7) numero di codice fiscale; 8) composizione del nucleo familiare; 9) impieghi o incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private, e in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente. I documenti di cui sopra saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dall'amministrazione. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e dovranno, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, provvedera' ad invitare l'interessato a regolarizzare l'eventuale dichiarazione incompleta o affetta da vizi sanabili.