Art. 8. Preferenze I candidati che avranno superato il colloquio e intenderanno far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione, saranno tenuti a presentare i relativi documenti in carta semplice in originale o copia autenticata. Dai documenti anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In alternativa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, per tutti i documenti sottoelencati sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione il cui modello potra' essere fornito da questa amministrazione dalla quale dovra' risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, potranno, nei casi piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emesso sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, e' di quindici giorni e decorrera' dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parita' di punteggio nella graduatoria generale, sono appresso elencate in ordine decrescente: 1) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 2) gli invalidi ed i mutilati civili; 3) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 4) i disoccupati, con particolare riguardo all'anzianita' di iscrizione alle liste dell'U.L.P.M.O.; 5) coloro che siano in particolari condizioni complessive di reddito familiare; 6) coloro che abbiano prestato o prestino attivita' di volontariato presso strutture pubbliche o legalmente riconosciute.