Art. 8.

                             Preferenze

    I  candidati che avranno superato il colloquio e intenderanno far
valere  i  titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione, saranno tenuti
a  presentare  i  relativi documenti in carta semplice in originale o
copia autenticata.
    Dai   documenti  anzidetti,  dovra'  risultare  il  possesso  dei
requisiti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    In  alternativa,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   20 ottobre   1998,   n. 403,   per   tutti  i  documenti
sottoelencati  sara' possibile produrre una dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  il  cui  modello  potra' essere fornito da questa
amministrazione   dalla   quale  dovra'  risultare  il  possesso  del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   della  domanda  di  ammissione  al  concorso.  Si  fa
presente,  altresi',  che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che
punibili  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi speciali in
materia,  potranno,  nei  casi  piu' gravi, comportare l'interdizione
temporanea  dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emesso sulla base
della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    Il   termine   perentorio   per  la  presentazione  dei  suddetti
documenti,  ai  fini  della  preferenza,  e'  di  quindici  giorni  e
decorrera'   dal   giorno  successivo  a  quello  in  cui  i  singoli
concorrenti avranno sostenuto il colloquio.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  diritto  a preferenza a
parita'  di  punteggio  nella  graduatoria  generale,  sono  appresso
elencate in ordine decrescente:
      1)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      2) gli invalidi ed i mutilati civili;
      3)  i  militari  volontari  delle  forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      4)  i  disoccupati,  con particolare riguardo all'anzianita' di
iscrizione alle liste dell'U.L.P.M.O.;
      5)  coloro  che  siano in particolari condizioni complessive di
reddito familiare;
      6)   coloro  che  abbiano  prestato  o  prestino  attivita'  di
volontariato presso strutture pubbliche o legalmente riconosciute.