Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria di merito.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai candidati
medesimi,   cosi'   come   determinato   ai   sensi  dell'art. 7  con
l'osservanza,  a  parita'  di  merito,  delle  norme sulle preferenze
previste dall'art. 8 del presente bando.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nel  limite  dei  posti  messi a
concorso, di cui all'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di cui al comma precedente.
    La  graduatoria  di  merito  sara' pubblicata mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Istituto universitario orientale.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimarra'  efficace per un termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  della  sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.