Art. 15.
    La  commissione  per  l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito  il  collegio dei docenti, e sara' composta da tre docenti di
ruolo qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso.
    La  predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.