Art. 15. La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre docenti di ruolo qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle istituzioni pubbliche e private di ricerca.