Art. 3.
    E'  consentita,  altresi',  la  partecipazione di candidati i cui
titoli   si  presentino  come  di  qualita'  eccezionale  nell'ambito
dell'area  scientifica  e  che potranno essere ammessi al corso sulla
base  della  valutazione  comparativa  dei  titoli stessi, cosi' come
recita il punto 4 dell'art. 6 del regolamento in materia di dottorato
di  ricerca,  emanato con decreto rettorale n. 706/OC del 7 settembre
1999.
    Ogni dottorato di ricerca potra', preventivamente, e non oltre il
termine di scadenza del presente bando di concorso, destinare sino ad
1/3 di posti ai candidati di cui al comma precedente.
    La  commissione giudicatrice, sulla base della richiesta avanzata
dal  collegio  dei  docenti,  e'  tenuta  a  determinare i criteri di
collocazione  dei  candidati  idonei  nella  graduatoria  generale di
merito,  fermo  restando  il  numero  dei  posti messi a concorso nel
dottorato stesso.
    In  caso  di  ammissione  al  corso,  il collegio dei docenti, al
compimento  del  primo  anno,  procede  ad  una severa verifica delle
attitudini  alla  ricerca  e del profitto agli studi del candidato in
parola.