Art. 3. E' consentita, altresi', la partecipazione di candidati i cui titoli si presentino come di qualita' eccezionale nell'ambito dell'area scientifica e che potranno essere ammessi al corso sulla base della valutazione comparativa dei titoli stessi, cosi' come recita il punto 4 dell'art. 6 del regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 706/OC del 7 settembre 1999. Ogni dottorato di ricerca potra', preventivamente, e non oltre il termine di scadenza del presente bando di concorso, destinare sino ad 1/3 di posti ai candidati di cui al comma precedente. La commissione giudicatrice, sulla base della richiesta avanzata dal collegio dei docenti, e' tenuta a determinare i criteri di collocazione dei candidati idonei nella graduatoria generale di merito, fermo restando il numero dei posti messi a concorso nel dottorato stesso. In caso di ammissione al corso, il collegio dei docenti, al compimento del primo anno, procede ad una severa verifica delle attitudini alla ricerca e del profitto agli studi del candidato in parola.