Art. 8.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone  di  sessanta  punti  per  ognuna  delle prove. E' ammesso al
colloquio  il  candidato  che abbia superato la prova scritta con una
votazione  non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se
il  candidato  ottiene  una  votazione  di almeno 40/60. Espletate le
prove  di  concorso la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove.