Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del   decreto-legge   21 aprile   1995,   n. 120,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione al rettore, da parte dei candidati di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.