Art. 12.

       Trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale

    1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti  alle  singole  prove.  Nell'ambito dei criteri stabilisce
altresi',  in  relazione  alla  professionalita'  cui si riferisce il
bando,  le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera  e  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
    2.  La stessa commissione, immediatamente prima dell'inizio della
prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti
sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.
    3.  L'esame orale si svolge alla presenza dell'intera commissione
in una sala aperta al pubblico.
    4. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'  limitata  ai soli candidati
presenti  alla  prova  scritta  ed  effettuata prima della correzione
della prova stessa.
    6.  Il  risultato  della  valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
    7.  Per  i  titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad un
terzo  di  quello  complessivo;  il  presente  bando  indica i titoli
valutabili   ed   il   punteggio  massimo  agli  stessi  attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
    8. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dal
presente bando.
    9.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove scritta, teorico pratica ed orale.