Art. 12. Trasparenza amministrativa nel procedimento concorsuale 1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nell'ambito dei criteri stabilisce altresi', in relazione alla professionalita' cui si riferisce il bando, le modalita' per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La stessa commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte. 3. L'esame orale si svolge alla presenza dell'intera commissione in una sala aperta al pubblico. 4. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste. 5. La valutazione dei titoli e' limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione della prova stessa. 6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 7. Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad un terzo di quello complessivo; il presente bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 8. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dal presente bando. 9. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritta, teorico pratica ed orale.