Art. 13.

                  Criteri di valutazione dei titoli

    1.  La  determinazione  dei  criteri di massima si effettua prima
dell'espletamento della prova scritta e per la valutazione dei titoli
la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
      a) i  titoli accademici e di studio fatti valere come requisiti
di  ammissione  non  sono  valutabili. Per le equipollenze dei titoli
accademici  e  di studio valgono le norme di legge o regolamentari in
vigore;
      b) titoli di carriera:
        1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
        2) le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
        3) in  caso  di servizi contemporanei e' valutato quello piu'
favorevole al candidato;
      c) pubblicazioni e titoli scientifici:
        1)   la   valutazione   delle   pubblicazioni  e  dei  titoli
scientifici  deve  essere  adeguatamente  motivata  in relazione alla
originalita'   della  produzione  scientifica,  all'importanza  della
rivista,  alla  continuita'  ed  ai  contenuti dei singoli lavori, al
grado  di  attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da
conferire,  all'eventuale  collaborazione di piu' autori. Non possono
essere  valutate  le  pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto
del candidato;
        2)  la  commissione  deve, peraltro, tenere conto, ai fini di
una corretta valutazione:
          della   data  di  pubblicazione  dei  lavori  in  relazione
all'eventuale  conseguimento  dei  titoli accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
          del  fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di  dati  e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero  abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita';
      d) curriculum formativo e professionale:
        1)  nel curriculum formativo e professionale sono valutate le
attivita'  professionali  e  di  studio, formalmente documentate, non
riferibili  a titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad   evidenziare,   ulteriormente,   il   livello  di  qualificazione
professionale  acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonche' gli incarichi
di insegnamento conferiti da enti pubblici;
        2)  in  tale  categoria  rientra  anche  la  partecipazione a
congressi, convegni, o seminari che abbiano finalita' di formazione e
di aggiornamento professionale;
        3)  non  sono  valutate le idoneita' conseguite in precedenti
concorsi;
        4)  il  punteggio  attribuito dalla commissione e' globale ma
deve  essere  adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi
che  hanno  contribuito  a  determinarlo.  La motivazione deve essere
riportata nel verbale dei lavori della commissione.