Art. 13. Criteri di valutazione dei titoli 1. La determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi: a) i titoli accademici e di studio fatti valere come requisiti di ammissione non sono valutabili. Per le equipollenze dei titoli accademici e di studio valgono le norme di legge o regolamentari in vigore; b) titoli di carriera: 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 3) in caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) pubblicazioni e titoli scientifici: 1) la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalita' della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato; 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'; d) curriculum formativo e professionale: 1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalita' di formazione e di aggiornamento professionale; 3) non sono valutate le idoneita' conseguite in precedenti concorsi; 4) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.