Art. 14. Equiparazione dei servizi non di ruolo o a tempo determinato al servizio di ruolo o a tempo indeterminato 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista, di stagista o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni.