Art. 14.

Equiparazione  dei  servizi  non  di  ruolo  o a tempo determinato al
              servizio di ruolo o a tempo indeterminato

    1.  Ai  fini  della  valutazione  come  titolo  nei  concorsi  di
assunzione,  il  servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato
presso  pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di  volontario,  di  precario, di borsista, di stagista o
similari,   sono   equiparati   al   servizio  di  ruolo  o  a  tempo
indeterminato.
    2.  I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle  armi,  di  ferma  volontaria  e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della
legge  24 dicembre  1986,  n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi  previsti  dal presente bando per i servizi presso pubbliche
amministrazioni.