Art. 15.

            Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

    1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti
e  le  aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli
articoli  25  e  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 dicembre  1979,  n. 761,  nella  categoria D (ex settimo livello o
qualifica  funzionale)  o  nella  categoria D, livello Ds (ex livello
ottavo-bis  o  ottava  qualifica  funzionale),  nonche' i servizi e i
titoli  acquisiti  presso  le  societa'  a  prevalente partecipazione
pubblica  e  le  societa'  che  traggono  finanziamento  dal bilancio
regionale  di  cui  all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 60,  ed  i  servizi  e  i titoli acquisiti presso enti, consorzi o
aziende  pubbliche  o a partecipazione pubblica ovvero presso aziende
costituite   da  enti  pubblici  o  amministrazioni  pubbliche,  sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte  nella  categoria  corrispondente  e  sono  valutati  con  i
punteggi previsti dal presente bando.
    2.  Parimenti  i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli
enti  e  amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale
e/o  posizione  funzionale  e/o  qualifica  e/o categoria superiore a
quelli   indicati   nello   stesso   comma   1,  sono  equiparati  ai
corrispondenti  titoli  e  servizi  acquisiti  presso l'ARPA Piemonte
nella  categoria  corrispondente  e  sono  valutati  con  i  punteggi
previsti dal presente bando.
    3.  Per  le  equiparazioni  si fa riferimento, ove necessario, al
C.C.N.L.   27 gennaio   2000   nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 27  del
3 febbraio 2000.