Art. 15. Valutazione dei servizi e titoli equiparabili 1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella categoria D (ex settimo livello o qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex livello ottavo-bis o ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, ed i servizi e i titoli acquisiti presso enti, consorzi o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso aziende costituite da enti pubblici o amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando. 2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente bando. 3. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.