Art. 16.

                    Servizio prestato all'estero

    1.  Il  servizio  prestato  all'estero  dai cittadini degli Stati
membri  della  Unione  europea,  se riconosciuto secondo la normativa
vigente  in  materia a seguito di domanda presentata dall'interessato
ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero,
debitamente  certificato,  e' valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.