Art. 16. Servizio prestato all'estero 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia a seguito di domanda presentata dall'interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all'estero, debitamente certificato, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.