Art. 17.

                       Adempimenti preliminari

    1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  concorsuali la commissione,
considerato  il  numero  dei  concorrenti,  stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende pubblico.
    2.  I  componenti,  presa  visione  dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono  la  dichiarazione  che  non  sussistono  situazioni di
incompatibilita'  tra  essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
    3.  All'ora  stabilita  per  ciascuna prova, prima dell'inizio di
ciascuna  di  esse,  il  segretario  della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati,   mediante   esibizione   di  un  documento  personale  di
identita'.
    4.  La  durata  delle singole prove e le modalita' di svolgimento
delle  stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle
norme del presente bando.