Art. 18.

                    Verbali relativi al concorso

    1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo
verbale  dal  quale  devono  risultare  descritte  tutte  le fasi del
concorso.
    2.  La  commissione  deve  procedere,  alla  presenza  di tutti i
componenti   alla   determinazione   dei   criteri  generali  per  la
valutazione  dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione
ed  alla  valutazione  delle  prove scritte, alla effettuazione delle
prove   pratiche,   all'espletamento   delle   prove  orali  ed  alla
formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
    3.  I  punteggi  relativi  alle  prove  sono  attribuiti con voti
palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire
e'  quello  risultante  dalla  media  aritmetica dei voti espressi da
ciascun commissario.
    4.  Nel caso in cui venissero nominate delle sottocommissioni, le
medesime  effettuano  tutte le operazioni concorsuali di cui al comma
precedente,  esclusa  la  determinazione  dei criteri generali per la
valutazione  dei  titoli  e  la  formulazione  della  graduatoria dei
candidati.
    5.  Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i
verbali  e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la
formulazione della graduatoria finale.
    6.  Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei
verbali    del    concorso,   puo'   far   inserire   nei   medesimi,
controfirmandole,   tutte   le  osservazioni  in  merito  a  presunte
irregolarita'  nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso  circa  le  decisioni  adottate dagli altri componenti della
commissione.  Eventuali  osservazioni  dei  candidati,  inerenti allo
svolgimento  della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
    7.  Le  operazioni  concorsuali  devono essere concluse entro sei
mesi dalla prova scritta.
    8.  Qualora  la commissione di esame si trovi nell'impossibilita'
di  ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono  essere  precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
    9.  Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti
del  concorso,  sono  rimessi  ai  competenti uffici dell'ARPA per le
determinazioni del direttore generale.