Art. 19. Svolgimento delle prove 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. 2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritta e teorico pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sara' affisso nella sala degli esami.