Art. 19.

                       Svolgimento delle prove

    1.  Il  diario  delle  prove  scritte  deve  essere comunicato ai
singoli  candidati  almeno  quindici  giorni  prima dell'inizio delle
prove medesime.
    2.  Le  prove del concorso sia scritte che orali non possono aver
luogo  nei  giorni  festivi  ne'  nei  giorni di festivita' religiose
ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.
    3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve
essere  data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove  scritta  e teorico pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova  orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
    4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    5.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
dei  voti da ciascuno riportati; tale elenco sara' affisso nella sala
degli esami.