Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    1. Possono accedere all'impiego nell'ARPA del Piemonte i soggetti
che possiedono i seguenti requisiti generali:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei paesi dell'Unione
europea;
      b) idoneita' fisica all'impiego:
        1) l'accertamento   dell'idoneita'   fisica  all'impiego  con
l'osservanza   delle  norme  in  materia  di  categorie  protette  e'
effettuato, a cura dell'ARPA, prima dell'immissione in servizio;
        2) il  personale  dipendente  da pubbliche amministrazioni e'
dispensato   dalla   visita  medica,  fatti  salvi  gli  accertamenti
dell'idoneita'  fisica  alla  mansione,  ai  sensi  dell'art. 16  del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
      c) titolo  di  studio  ed  i  requisiti specifici richiesti dal
presente  bando  per  l'accesso  agli  impieghi dell'ARPA Piemonte. A
norma  dell'art. 36-ter  del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.,
e'   previsto   l'accertamento   della   conoscenza   dell'uso  delle
apparecchiature  e  delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno  una  lingua straniera a livello di scuola media superiore tra
le  seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo. Le modalita' per
l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua straniera e dell'uso
delle  apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
sono stabilite dalla commissione esaminatrice;
      d) godimento   dei  diritti  civili  e  politici.  Non  possono
accedere  all'impiego  coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento, oppure siano stati dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per aver conseguito l'impiego
stesso  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita' non sanabile;
      e) eta' non inferiore a 18 anni.
    2.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti,  a  pena di esclusione dal concorso, alla data di scadenza
del  termine  stabilito  nel  bando  di concorso per la presentazione
delle domande di ammissione.
    3. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi'   come   modificato   dall'art. 29   del   decreto  legislativo
23 dicembre 1993, n. 546.
    4.  Si  dichiara  che  il  presente  bando  di  concorso tende ad
acquisire  personale  a  copertura  di  posto vacante nella dotazione
organica   provvisoria   dell'ARPA  del  Piemonte,  in  attesa  della
dotazione  organica  definitiva  ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 60.
    5. Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici, in
materia  di assunzioni riservate, definiti dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482 e successive modifiche.
    6.  I  concorsi  previsti  dal  presente  bando  si  svolgono nel
rispetto  dell'art. 20  della  legge  5 febbraio  1992, n. 104, sulla
richiesta  di  ausili  e  di  eventuali tempi aggiuntivi per le prove
concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.