Art. 21.

                    Adempimenti della commissione

    1.  I  plichi  sono  tenuti  in  custodia  dal  segretario  della
commissione   e   sono  aperti  esclusivamente  alla  presenza  della
commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi
a ciascuna prova d'esame.
    2.  Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si
procede  all'apertura  della  stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto  su  ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
    3.  Tale  numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
    4.  Al  termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e
della  attribuzione  dei  relativi  punteggi  si procede all'apertura
delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.
    5.  Il  numero  segnato  sulla  busta  piccola  e'  riportato sul
foglietto inserito nella stessa.
    6.  Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede  alla  distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola  avverra'  dopo  l'attribuzione  dei  punteggi  di  tutte  le
sottocommissioni.