Art. 22.

                   Valutazione delle prove d'esame

    1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione
alla  prova  teorico  pratica e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione  di  sufficienza  espressa  in termini numerici di almeno
21/30.
    2.  Il  superamento  della prova teorico pratica e la conseguente
ammissione  alla  prova orale e' subordinato al raggiungimento di una
valutazione  di  sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
21/30.
    3.   Il   superamento   della   prova  orale  e'  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
    4.  La  valutazione  e'  effettuata  con  il  rispetto  di quanto
previsto dall'art. 18, terzo comma del presente bando.