Art. 22. Valutazione delle prove d'esame 1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova teorico pratica e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 2. Il superamento della prova teorico pratica e la conseguente ammissione alla prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 3. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 18, terzo comma del presente bando.