Art. 23.

          Prova teorico pratica - Modalita' di svolgimento

    1.  L'ammissione  alla  prova  teorico  pratica e' subordinata al
raggiungimento,  nella  prova  scritta, del punteggio minimo previsto
dall'art. 22 del presente bando.
    2.   Nei   giorni  fissati  per  la  prova  teorico  pratica,  ed
immediatamente   prima   del   suo  svolgimento,  la  commissione  ne
stabilisce  le  modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale
impegno  tecnico  per  tutti  i  concorrenti.  Nel  caso  in  cui  la
commissione  decida  di  far effettuare a tutti i candidati la stessa
prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per
la  prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di
esame.
    3.   La   commissione  procura  di  mettere  a  disposizione  dei
concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della
prova stessa.
    4.  Le  prove  pratiche  si  svolgono  alla  presenza dell'intera
commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.