Art. 27.

                             Graduatoria

    1.  La  commissione,  al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria  di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato  che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
    2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore generale dell'ARPA
per i provvedimenti di competenza.