Art. 27. Graduatoria 1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore generale dell'ARPA per i provvedimenti di competenza.