Art. 28.

                             Preferenze

    In  applicazione  dell'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, a parita' di merito la preferenza
e'  data  ai  candidati  in  possesso  dei  titoli  preferenziali nel
seguente ordine:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei mutilati per servizio nel settore pubblico e
privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'ARPA;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
      21)  Coloro  che sono impegnati o sono stati impegnati entro la
data  del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai  sensi  dell'art. 1,  comma  1  del decreto legge 1o ottobre 1996,
n. 510,  convertito  nella  legge legge 28 novembre 1996, n. 608, nei
lavori  socialmente  utili  per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dai posti messi a concorso.
    Ed  inoltre,  a  parita'  di merito e di titoli, la preferenza e'
determinata:
      a) dal  numero  dei  figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta';
      d) dal maggior  punteggio  conseguito  nel titolo di studio e/o
professionale richiesto per l'accesso.
    La  presentazione  dei  titoli  che danno luogo a precedenza od a
preferenza  a  parita'  di  punteggio dovra' avvenire entro 10 giorni
dalla richiesta formulata dall'amministrazione.