Art. 28. Preferenze In applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito la preferenza e' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'ARPA; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 21) Coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge legge 28 novembre 1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dai posti messi a concorso. Ed inoltre, a parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'; d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l'accesso. La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parita' di punteggio dovra' avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione.