Art. 29. Conferimento del posto 1. Il Direttore generale dell'ARPA, riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva. 2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. E' dichiarato vincitore il candidato collocato nell'ordine di graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve di posto in favore di particolari categorie di cittadini. 4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 5. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'ARPA ed e' immediatamente efficace. 6. La graduatoria rimane valida per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti vacanti e disponibili nella dotazione organica oppure per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori ai quarantacinque giorni ovvero per lo svolgimento di compiti, incarichi e/o di progetti specifici di durata limitata che non comportino rapporto di lavoro a tempo indeterminato.