Art. 29.

                       Conferimento del posto

    1.  Il  Direttore generale dell'ARPA, riconosciuta la regolarita'
degli atti del concorso, li approva.
    2.  La  graduatoria  di  merito  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza  a  parita'  di punti, delle preferenze
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.  E' dichiarato vincitore il candidato collocato nell'ordine di
graduatoria  di  merito,  tenuto conto di quanto disposto dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari
in  vigore  che  prevedono  riserve di posto in favore di particolari
categorie di cittadini.
    4.  Si  applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
    5.  La  graduatoria  di merito e' approvata con provvedimento del
Direttore Generale dell'ARPA ed e' immediatamente efficace.
    6.  La  graduatoria rimane valida per un termine di diciotto mesi
dalla  data  della  pubblicazione  per  eventuali  coperture di posti
vacanti   e  disponibili  nella  dotazione  organica  oppure  per  la
sostituzione  di personale assente dal servizio per periodi superiori
ai  quarantacinque  giorni  ovvero  per  lo  svolgimento  di compiti,
incarichi  e/o  di  progetti  specifici  di  durata  limitata che non
comportino rapporto di lavoro a tempo indeterminato.