Art. 30. Adempimenti dei vincitori 1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato dall'ARPA, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso: a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione. 2. Il candidato dichiarato vincitore ha facolta' di richiedere all'ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. In applicazione del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sara' sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell'ARPA, al fine dell'accertamento dell'idoneita' psico fisica alla specifica mansione. 4. L'ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio; servizio che dovra' essere iniziato in data non superiore a tre mesi dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese. 5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'ARPA comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 6. La durata del periodo di prova e' definita dal C.C.N.L che si applica al personale delle ARPA. 7. Il periodo di prova dev'essere svolto come servizio effettivo; a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo. 8. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.