Art. 31. Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. 2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal presente bando si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza amministrativa del S.S.N. 3. Il trattamento economico spettante e' quello corrispondente all'iniziale del profilo professionale del Dirigente amministrativo del personale del S.S.N. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 5. Si applica all'ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito per le pubbliche amministrazioni dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo indeterminato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L. 7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P., gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l'assicurazione contro gli infortuni il personale e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L. 8. Il personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera professione e non puo' assumere esternamente all'ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche' compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento ai CC.CC.NN.L. che si applicano al personale delle ARPA, alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i..