Art. 31.

Disciplina  del  rapporto  di  lavoro,  stato  giuridico,  economico,
                    previdenziale e assistenziale

    1.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  dell'ARPA  sono
disciplinati  dalle  disposizioni  del Capo I, titolo II, del libro V
del  Codice  civile  e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
dell'impresa,  salvi  i  limiti  stabiliti  dal  decreto  legislativo
3 febbraio  1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni per
il  perseguimento  degli  interessi  generali  cui l'organizzazione e
l'azione amministrativa sono indirizzate.
    2.  Ai  dipendenti  assunti  a  seguito dei concorsi previsti dal
presente  bando  si applica il vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro della dirigenza amministrativa del S.S.N.
    3.  Il  trattamento  economico spettante e' quello corrispondente
all'iniziale  del  profilo professionale del Dirigente amministrativo
del  personale  del  S.S.N.  I  rapporti  individuali  di lavoro e di
impiego  sono  regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti
dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e  successive  modificazioni e integrazioni e garantiscono parita' di
trattamento  contrattuale  e  comunque  trattamenti  non  inferiori a
quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
    4.  Nelle  materie  soggette  alla  disciplina del Codice Civile,
delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i
poteri  del  privato  datore  di  lavoro,  adottando  tutte le misure
inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
    5.  Si  applica  all'ARPA  la  legge 20 maggio 1970, n. 300, come
statuito  per le pubbliche amministrazioni dall'art. 55, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
    6.  Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo
indeterminato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P, gestione
ex C.P.D.E.L.
    7.  Per  il  trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo
indeterminato  saranno  obbligatoriamente  iscritti all'I.N.P.D.A.P.,
gestione  ex I.N.A.D.E.L. Per l'assicurazione contro gli infortuni il
personale e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
    8.   Il   personale  dell'ARPA  non  puo'  esercitare  la  libera
professione   e   non  puo'  assumere  esternamente  all'ARPA  stessa
incarichi  professionali  di  consulenza,  progettazione  e direzione
lavori  su  attivita'  in  campo ambientale; altri incarichi, purche'
compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal
Direttore Generale.
    9.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente bando di
concorso  si  fa  riferimento  ai  CC.CC.NN.L.  che  si  applicano al
personale  delle  ARPA,  alle  norme  vigenti per i dipendenti civili
dello  Stato  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 gennaio  1957  n. 3,  al  decreto  del Presidente della Repubblica
3 maggio  1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
s.m.i..