Art. 5. Presentazione delle domande di ammissione al concorso 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell'ARPA, via della Rocca, n. 49, 10123 Torino, non prima ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando di concorso. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. 2. La domanda puo' essere inoltrata all'ARPA per via telematica purche' accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identita' (comma 10 dell'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha sostituito comma 11, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127). 3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome; b) la data, il luogo di nascita e la residenza; c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti; f) i titoli di studio posseduti; g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro; i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; j) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b), del comma 3, del presente articolo; k) la lingua straniera conosciuta (art. 36-ter del decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.); l) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 4. In relazione a quanto stabilito dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 5. I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l'ARPA al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell'attivita' concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 6. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonche' gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 7. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 8. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 9. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 10. Deve essere allegato l'originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di L. 7.500, non rimborsabile, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte - sede centrale - servizio tesoreria - via della Rocca n. 49, 10123 Torino, precisando la causale del versamento. 11. L'ARPA non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 12. Non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 13. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 14. Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.