Art. 8.

                       Esclusione dal concorso

    1.  L'esclusione  dal  concorso  e' determinata con provvedimento
motivato     dal     dirigente    responsabile    dell'ufficio    per
l'amministrazione  del personale dipendente dell'ARPA, da notificarsi
entro trenta giorni dall'assunzione del relativo atto.