Art. 9. Commissione esaminatrice 1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e previ gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa. Alla commissione possono essere aggregati, se necessario, a cura del presidente della commissione, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze informatiche. 2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione per la selezione, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale. 4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti amministrativi dell'ARPA, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario. 5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti del comitato. 6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario del comitato provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice. 7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.