Art. 9.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso
e  previ  gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nomina
la  commissione  esaminatrice  e  mette  a  disposizione il personale
necessario  per  l'attivita'  della  stessa. Alla commissione possono
essere   aggregati,  se  necessario,  a  cura  del  presidente  della
commissione,  componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e
per l'accertamento delle conoscenze informatiche.
    2.  Almeno  un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso,  salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in
conformita'  all'art. 61  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
    3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati
presenti  alla  prova  scritta  siano  in  numero  superiore a mille,
possono  essere  nominate,  con le stesse modalita' di cui al comma 1
del  presente  articolo,  unico  restante  il  presidente, una o piu'
sottocommissioni,  nella stessa composizione della commissione per la
selezione,  per  l'espletamento  delle  ulteriori  fasi,  esclusa  la
formulazione della graduatoria finale.
    4.  In  relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora  per  lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali,  per  il  lavoro  di  vigilanza e di raccolta degli elaborati
possono  essere  nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti
amministrativi  dell'ARPA,  di  cui uno con funzioni di presidente ed
uno con funzioni di segretario.
    5.  In  ciascuno  dei locali di esame deve essere presente almeno
uno dei componenti del comitato.
    6.  Espletato  il lavoro di competenza del comitato, nello stesso
giorno,  il  segretario  del  comitato  provvede  alla consegna degli
elaborati,  raccolti  in  plichi debitamente sigillati, al segretario
della commissione esaminatrice.
    7.  Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato
di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali
se  ed  in  quanto  dovuti,  il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.