Art. 6. Prove d'esame L'esame consiste in due prove scritte, una delle quali a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. Entrambe le prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla commissione esaminatrice, saranno mirate all'accertamento della conoscenza delle seguenti materie: economia politica; politica economica, scienza delle finanze. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte nonche' su: economia industriale; diritto pubblico dell'economia; nozioni di statistica metodologica ed economica; ordinamento, compiti e funzioni dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; elementi di base dell'informatica; conoscenza di strumenti di personal computing (word processor, foglio di calcolo elettronico); utilizzo di Internet e della posta elettronica; conoscenza della lingua inglese o francese. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera verra' effettuato mediante conversazione e traduzione a vista di un brano. Per lo svolgimento delle prove si osserveranno i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.