Art. 6.


                            Prove d'esame

    L'esame  consiste  in  due  prove  scritte,  una  delle  quali  a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
    Entrambe  le  prove  scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione   esaminatrice,  saranno  mirate  all'accertamento  della
conoscenza delle seguenti materie:
      economia politica;
      politica economica,
      scienza delle finanze.
    Il  colloquio  vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' su:
      economia industriale;
      diritto pubblico dell'economia;
      nozioni di statistica metodologica ed economica;
      ordinamento, compiti e funzioni dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
      elementi  di  base dell'informatica; conoscenza di strumenti di
personal  computing  (word processor, foglio di calcolo elettronico);
utilizzo di Internet e della posta elettronica;
      conoscenza della lingua inglese o francese.
    L'accertamento  della  conoscenza  della  lingua straniera verra'
effettuato mediante conversazione e traduzione a vista di un brano.
    Per  lo svolgimento delle prove si osserveranno i principi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.