IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, quale autorita' indipendente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1994, n. 554, art. 3, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' stessa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 45, comma 11; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1999 con il quale e' stato istituito il ruolo del personale dell'Autorita' predetta; Considerato che sono attualmente in corso le procedure per l'inquadramento del personale in attuazione delle procedure di mobilita' di cui al capo III del citato decreto legislativo n. 29/1993 cosi' come previsto dall'art. 5, commi 5 e 5-bis, della citata legge n. 109/1994. Considerato che i relativi posti sono stati accantonati fino al termine delle procedure di mobilita'; Considerato che gli stessi articoli 5 e 5-bis della legge n. 109/1994 dispongono che i restanti posti devono essere coperti mediante procedure concorsuali; Viste le deliberazioni del consiglio dell'Autorita', assunte nelle sedute del 19 luglio e 30 agosto 2000; Determina: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per il profilo professionale funzionale statistico, area funzionale C, posizione economica C2, nei ruoli dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici. Sui posti a concorso si applica la riserva prevista dagli articoli 7 e 8 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili). A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il 20% dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma contratta. L'insieme delle riserve di posti eventualmente applicabili non puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali, dovranno presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Coloro i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve o preferenze a parita' di punteggio debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio.